DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Aprile 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. 

1^ D I V I S I O N E – GARE DEL 28 APRILE 2013 

GARA BENEVENTO – NOCERINA

 

– Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali 

o s s e r v a 

– che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco; 

– sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza raggiungere l’obbiettivo; 

– un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla sicurezza: 

– il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro; 

– tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine; 

-che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. 159/501 

– preso atto di quanto sopra riportato, 

– il Giudice Sportivo, r i l e v a 

– che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi. 

– Tutto ciò premesso, d e l i b e r a 

a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00; 

b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni: 

-obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata; 

– ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti; 

c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza. 

 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

  SOCIETA’ – AMMENDA 

 

€ 6.500,00 PRATO SPA perchè propri sostenitori durante la gara rivolgevano nei confronti di un assistente arbitrale frasi inneggianti alla discriminazione territoriale, espressioni ingiuriose ed indirizzavano verso la stessa una bottiglietta ed una lattina, senza colpire, nonchè numerosi sputi che la raggiungevano in più parti del corpo. 

 

€ 1.000,00 LECCE SPA perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni, uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze. 

€ 500,00 CALCIO COMO S.R.L. perchè propri sostenitori in campo avverso più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica.159/502  

€ 300,00 LATINA CALCIO S.R.L. perchè propri tesserati danneggiavano alcune attrezzature dello spogliatoio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesti).

 

CALCIATORI ESPULSI 

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE 

 

MARCHI PAOLO (CALCIO COMO S.R.L.) per aver colpito un avversario con un pugno allo stomaco. 

 

FORTUNATO JACOPO (TREVISO S.S.P. A R.L.) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco. 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

  

TARTAGLIA ANGELO (ANDRIA BAT S.R.L.) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo. 

 

BEDUSCHI ANDREA (PRATO SPA) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete, senza ostacolo.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 

 

REGONESI PIERRE GIORGIO (ALBINOLEFFE S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

ARDITO ANDREA (CALCIO COMO S.R.L.) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro. 

 

MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

ARDIZZONE FRANCESCO (REGGIANA 1919 S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

BANI MATTIA REGGIANA 1919 S.P.A.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

FOGACCI ALESSANDRO (SAN MARINO CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario. 

 

CALCIATORI NON ESPULSI

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (XI INFR)

BUCHEL MARCEL (CREMONESE S.P.A.)159/503 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’IN AMMONIZIONE (VIII INFR) 

 

MACCAN DENIS (ANDRIA BAT S.R.L.)

 

CASTAGNETTI MICHELE (FERALPISALO S.R.L.)

 

TANTARDINI RICCARDO (FERALPISALO S.R.L.)

 

CUNICO MARCO (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L) 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR) 

 

CATACCHINI FABIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)

 

CALAMAI MATTEO (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

 

MONTELLA ANTONIO (FERALPISALO S.R.L.)

 

CAPPELLETTI DANIEL (FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL)

 

BARTOLUCCI GIOVANNI (GUBBIO 1910 S.R.L.)

 

AGIUS ANDREI (LATINA CALCIO S.R.L.)

 

ESPOSITO ANDREA (LECCE SPA)

 

GIACOMAZZI SUAREZ GUILLERMO GONZA (LECCE SPA)

 

ZANINI MATTEO (PAVIA S.R.L.)

 

STRIZZOLO LUCA (TREVISO S.S.P. A R.L.)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

 

LA ROSA FRANCESCO (ANDRIA BAT S.R.L.)

 

RAJCIC IVAN (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

 

FUSCO LUCA (PAGANESE CALCIO 1926 SRL)

 

CAPOGROSSO GAETANO (PAVIA S.R.L.)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

 

BELOTTI ANDREA (ALBINOLEFFE S.R.L.

 

D ERRICO ANDREA (ANDRIA BAT S.R.L.)

 

ZAPPACOSTA DAVIDE (AVELLINO 1912 S.R.L.)

 

CORTELLINI ROBERTO (FERALPISALO S.R.L.)

 

CACCAVALLO GIUSEPPE (GUBBIO 1910 S.R.L.)

 

PALERMO SIMONE (GUBBIO 1910 S.R.L.)

 

CEJAS MAXIMILIANO (LATINA CALCIO S.R.L.)

 

BALDAN MARCO (NOCERINA S.R.L.)

 

BERETTA GIACOMO (PAVIA S.R.L.)

 

CESCA ALESSANDRO (PAVIA S.R.L.)

 

ESPOSITO GENNARO (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

 

HERZAN ONDREJ (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)

 

MORACCI LEONARDO (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)

 

BONOMI SIMONE (SORRENTO CALCIO S.R.L.)

 

CORSETTI CLAUDIO (SORRENTO CALCIO S.R.L.)

 

HAMLILI ZACCARIA (VIRTUS ENTELLA S.R.L.)159/504

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

 

LA MANTIA ANDREA (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

 

BREGLIANO SIMONE (CARRARESE CALCIO S.R.L.)

 

BAIOCCO DAVIDE (CREMONESE S.P.A.)

 

NIZZETTO LUCA (CREMONESE S.P.A.)

 

FRARA ALESSANDRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

 

SEMERARO UMBERTO (GUBBIO 1910 S.R.L.)

 

CHEVANTON ESPINOSA ERNESTO JAVIER (LECCE SPA)

 

MAZZEO FABIO (NOCERINA S.R.L.)

 

NICCO GIANLUCA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)

 

NAPOLI AIMAN (PRATO SPA)

 

BOVI NICOLAS (REGGIANA 1919 S.P.A.)

 

CRIVELLO ROBERTO (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)

 

BRUNETTI ANDREA (TREVISO S.S.P. A R.L.)

 

MARTINELLI AARON (TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L)

 

AMMONIZIONE (IX INFR)

 

D ANNA EMANUELE (BENEVENTO CALCIO S.P.A.)

 

PELLEGRINI EROS (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

 

GANCI MASSIMO (FROSINONE CALCIO S.R.L.)

 

BARAYE BERTRAND YVES (LUMEZZANE S.P.A.)

 

AMMONIZIONE (VI INFR)

 

ARINI MARIANO (AVELLINO 1912 S.R.L.)

 

DE ANGELIS GIANLUCA (AVELLINO 1912 S.R.L.)

 

BENVENGA ALEX (CALCIO COMO S.R.L.)

 

MALATESTA SIMONE (CARRARESE CALCIO S.R.L.)

 

GERBO ALBERTO (LATINA CALCIO S.R.L.)

 

BRUNO ALESSANDRO (NOCERINA S.R.L.)

 

DE LIGUORI VINCENZO (NOCERINA S.R.L.)

 

COLOMBINI FRANCESCO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

 

PEREZ LEONARDO (PISA 1909 S.S.AR.L.)

 

PICCIONI WALTER (TREVISO S.S.P. A R.L.)

 

AMMONIZIONE (V INFR)

 

ROMEO FABIO (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

 

FERRINI FRANCESCO (PAVIA S.R.L.)

 

MEREGALLI LUCA (PAVIA S.R.L.)

 

CORAZZA SIMONE (PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L)

 

CASINI RICCARDO (PRATO SPA)

 

FERRARI DAVIDE (SAN MARINO CALCIO S.R.L.)159/505

 

AMMONIZIONE (II INFR)

 

BRANZANI OSCAR (ANDRIA BAT S.R.L.)

 

PRUTSCH JURGEN (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

 

SCHENETTI ANDREA (CALCIO COMO S.R.L.)

 

TROCAR KEVIN (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)

 

BERARDOCCO LUCA (FERALPISALO S.R.L.)

 

DI PIAZZA MATTEO (GUBBIO 1910 S.R.L.)

 

CEPPELLINI GATTO PABLO DANIEL (LUMEZZANE S.P.A.)

 

INGLESE ROBERTO (LUMEZZANE S.P.A.)

 

KIRILOV RADOSLAV (LUMEZZANE S.P.A.)

 

AMMONIZIONE (I INFR)

 

PIPPA ANDREA (BARLETTA CALCIO S.R.L.)

 

MELARA FABRIZIO (CARPI F.C. 1909 SRL)

 

 

MINELLI MAURO (CREMONESE S.P.A.)

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Aprile 2013 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano. 

1^ D I V I S I O N E

 

GARE DEL 28 APRILE 2013

 

GARA BENEVENTO – NOCERINA

 

– Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali

 

o s s e r v a

 

– che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco;

 

– sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza raggiungere l’obbiettivo;

 

– un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla sicurezza:

 

– il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro;

 

– tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine;

 

-che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. 159/501

 

– preso atto di quanto sopra riportato,

 

– il Giudice Sportivo, r i l e v a

 

– che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi.

 

– Tutto ciò premesso,d e l i b e r a

 

a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

 

b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni:

 

-obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;

 

– ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;

 

c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

 

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

 

Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Aprile 2013 ha adottato le deliberazioni che di

 

seguito integralmente si riportano.

 

1^ D I V I S I O N E

 

GARE DEL 28 APRILE 2013

 

GARA BENEVENTO – NOCERINA

 

– Il Giudice Sportivo,

 

– letti gli atti ufficiali

 

o s s e r v a

 

– che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio

 

loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco;

 

– sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza raggiungere l’obbiettivo;

 

– un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla sicurezza:

 

– il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro;

 

– tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine;

 

-che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. 159/501

 

– preso atto di quanto sopra riportato,

 

– il Giudice Sportivo, r i l e v a

 

– che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi.

 

– Tutto ciò premesso,d e l i b e r a

 

a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

 

b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni:

 

-obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;

 

– ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;

 

c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.

 

Roberto Calabassi, nella seduta del 29 Aprile 2013 ha adottato le deliberazioni che di

 

seguito integralmente si riportano.

 

1^ D I V I S I O N E

 

GARE DEL 28 APRILE 2013

 

GARA BENEVENTO – NOCERINA

 

– Il Giudice Sportivo,

 

– letti gli atti ufficiali

 

o s s e r v a

 

– che un gruppo di sostenitori della società Nocerina posizionati nel settore dello stadio

 

loro riservato introducevano e facevano esplodere nel proprio settore numerosi petardi di notevole potenza ed alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco, senza conseguenze; in particolare al 24’ minuto del 1° tempo di gara veniva acceso un fumogeno e successivamente lanciato nel recinto di gioco sulla rete in plastica a protezione del sottopassaggio che prendeva fuoco e richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco;

 

– sempre nel 1° tempo di gara e precisamente al 23’ minuto, dal settore occupato dai sostenitori della Nocerina veniva lanciato un potente razzo in direzione della curva occupata dai tifosi locali (la cui direzione di lancio era chiaramente orientata a raggiungere la curva stessa) ma che fortunatamente terminava la propria corsa senza raggiungere l’obbiettivo;

 

– un gruppo di sostenitori quantificabili in una quindicina circa tentavano di sfondare la porta di accesso al terreno di gioco, senza riuscirvi; un isolato sostenitore scavalcata la recinzione entrava nel recinto di gioco prontamente fermato da un addetto alla sicurezza:

 

– il medesimo gruppo di esagitati sostenitori utilizzando anche un corpo contundente ripetevano il tentativo di sfondamento della porta, riuscendovi alla fine, con conseguente ingresso nel recinto di gioco di alcuni di loro;

 

– tale situazione induceva il responsabile dell’ordine pubblico a richiedere al direttore di gara di sospendere l’incontro, per i necessari interventi tesi a ristabilire l’ordine pubblico,che veniva ripreso dopo circa quattro minuti e portato regolarmente a termine;

 

-che nel corso della medesima gara sostenitori della società Benevento introducevano e accendevano nel proprio settore due fumogeni uno dei quali veniva lanciato sul terreno di gioco e facevano esplodere due petardi di notevole potenza, il tutto senza conseguenze. 159/501

 

– preso atto di quanto sopra riportato,

 

– il Giudice Sportivo, r i l e v a

 

– che il comportamento tenuto dai sostenitori della società Nocerina, quale innanzi dettagliatamente illustrato debba essere qualificato di particolare gravità e di estrema pericolosità, e pertanto la conseguente sanzione oltre che afflittiva in ordine agli eventi descritti, deve intendersi funzionale anche alla prevenzione di ulteriori analoghi episodi.

 

– Tutto ciò premesso,d e l i b e r a

 

a) di infliggere alla società Benevento la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00;

 

b) di infliggere alla società Nocerina le seguenti sanzioni:

 

-obbligo di disputare una gara effettiva a porte chiuse, con decorrenza immediata;

 

– ammenda di € 10.000,00, con obbligo del risarcimento danni, se richiesti;

 

c) di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

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