La Quinta Sezione del Consiglio di Stato lo scorso 20 novembre ha respinto l’appello 7004/2013  presentato dal Comune di Roccapiemonte contro l’Ordinanza del TAR di Salerno con la quale era stata sospesa la delibera del Consiglio Comunale di Roccapiemonte n. 1 del 9 gennaio 2013, che vietava il trasferimento del Servizio Idrico Integrato a GORI. La delibera comunale  intimava, peraltro, i responsabili comunali competenti a non collaborare con la GORI nelle attività, obbligatorie ai sensi di legge, per il passaggio di consegne. La battaglia illegittima portata avanti dal Comune di Roccapiemonte ha generato inoltre ulteriori spese a carico della cittadinanza, considerato che il Consiglio di Stato ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese legali a favore di GORI per euro 3.000. Il TAR aveva già chiarito che “La delibera consiliare si pone in palese contrasto con le disposizioni della legge n. 36 del 1994 (Legge Galli) relativamente in particolare agli obiettivi di riorganizzazione territoriale del servizio idrico, con attribuzione a ciascuna Regione del compito di suddividere il proprio territorio in Ambiti Territoriali Ottimali, nel rispetto dei bacini idrografici”. GORI auspica che dopo l’ennesima conferma dell’assoluta mancanza di presupposti legali per il prosieguo della gestione del servizio da parte del Comune, prevalga il buon senso, ponendo fine a questa inutile battaglia ideologica, consentendo a GORI, in tal modo, di operare sul territorio di Roccapiemonte per il miglioramento del servizio ed evitando, inoltre, ulteriori aggravi economici relativi a spese legali per i cittadini, che purtroppo sono da considerare vere e proprie vittime in questa vicenda, fuorviati da un’Amministrazione che mostra di essere priva del dovuto senso istituzionale.  

NOTA STAMPA GORI


 

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