Con ordinanza n. 569/2013 il Consiglio di Stato (Sezione Terza) ha accolto l’istanza dell’Università degli Studi di Salerno e della Regione Campania e sospeso la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli n. 4425/2012. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto sia il fumus boni iuris, per il deficit di legittimazione delle associazioni sindacali appellate, sia il periculum in mora, attesa “l’urgenza di sospendere gli effetti dell’impugnata sentenza appare sussistere alla luce del fatto che il Direttore generale non ha proceduto alla stipula dei contratti con i docenti universitari, con imminente pregiudizio per la continuità dei corsi per gli studenti”.
Inoltre, l’ordinanza ha ribadito la necessità di garantire la continuità didattica ed assistenziale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia con la stipula dei contratti con i docenti universitari.
I contratti in questione riguardano i docenti della Facoltà di Medicina che, trasferitisi a Salerno dal 1° gennaio 2012, non hanno avuto l’opportunità di poter svolgere l’attività assistenziale in Ospedale in quanto carente il rapporto con l’A.O.U.
La Sentenza del T.A.R. Campania n.4425/2012, del Novembre 2012, con cui si accoglieva il ricorso della Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) e della Federazione Sindacale Medici Dirigenti (FESMED) contro la costituzione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Salerno aveva avallato il non conferimento di incarichi per attività assistenziali dei docenti universitari.
Con l’ordinanza di cui sopra è stato disposto che il Direttore generale deve procedere alla regolarizzazione mediante contratto per l’attività assistenziale svolta dai docenti universitari.