E’ certamente l’esclusione del metodo camorristico e dello scambio elettorale politico mafioso il centro della sentenza di oggi. Leggiamo dalle motivazioni  dei Giudici “ ai fini della configurabilità  del reato di cui all’art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) non basta l’elargizione del denaro in cambio dell’appoggio elettorale ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione”  non riscontrata per i fatti oggetto di imputazione. Sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i Giudici rilevano che “prestano il fianco a censure di incoerenza, illogicità, tardività ed in definitiva sostanziale inattendibilità soggettiva,anche in ragione di una genericità che non vale a connotarle quali riscontri individualizzanti”. Sul clan Fezza Petrosino D’Auria scrivono ancora i Giudici sull’esistenza di un’associazione c.d. Fezza- D’Auria Petrosino, non appare corretto fare il salto logico che poiché quell’associazione criminale esisteva fino all’anno 2003 essa si sia protratta nella sua composizione originaria e cogli accoliti a quella data condannati.Anche perché da un canto Gioacchino D’Auria Petrosino, imputato condannato in quel processo è fuori dal territorio di Pagani perché detenuto da lunga pezza ed in espiazione di robusta pena detentiva, e dall’altro, gli odierni imputati fratelli D’Auria, figli di Gioacchino in quell’associazione non figuravano neppure come adepti. Certamente non possono ritenersi per discendenza paterna anch’essi associati criminali perché processualmente non si potrebbe ritenere accertato a quale consorteria appartenessero”.
A fronte di queste decisioni, tuttavia, resta il dato dello scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Pagani. E da uno degli avvocati protagonisti del Processo arriva una lettura dei fatti che altri colpi di scena potrebbe riservare (intervista nel Tg e presto sul nostro sito)

Michela Giordano

 

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