Sono molti e  tutti significativi i rilievi che i Giudici Allegro, Valiante e Giocoli, fissano nel testo di motivazioni della sentenza <linea d’ombra>. Un elaborato rigorosissimo nella valutazione dei soli fatti, con l’esclusione delle nuemerose suggestioni pure affacciatesi in aula. Su tutto l’elemento più emblematico è che in nessuna parte delle 155 pagine si fa riferimento ad alcuna delle centinaia di intercettazioni telefoniche depositate dalla Procura, rappresentanti, comunque una sintesi, di altrettante centinaia, di carattere esclusivamente private, escluse dal materiale prima investigativo e poi processuale, ma il cui contenuto è, purtroppo, in molti casi comunque trapelato, così da affiancare il materiale di rilevanza penale con argomenti di più bassa matrice gossippara e voyeristica. Le uniche tracce audio prese in considerazioni sono tre: si tratta delle due registrazioni realizzate da Amerigo Panico nel suo ufficio e consegnate  ai Carabinieri all’atto delle sue denunce (ma una delle due è risultata manipolata e, quindi , inutilizzabile); la terza  è l’intercettazione ambientale che i Carabinieri hanno eseguito , poco prima degli arresti, negli uffici amministrativi del <Pegaso>. In quella registrazione, svolta dall’accusa, i Giudici trovano sia, come nel caso di Fisichella, elementi che contribuiscono alla condanna , per concussione, di Gambino e Santilli, sia prove a discolpa , come nel caso della presunta partecipazione dei fratelli Petrosino D’Auria all’ormai famoso incontro , in un bar di S. Egidio, tra Gabriele Panico e Alberico Gambino. 

Michela Giordano

 

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