La delibera del Governo di “impugnare la legge della Regione Campania n.
servizi assistenziali e ospedalieri per la cura delle patologie
neuropsichiatriche, che interferiscono con le funzioni del Commissario
ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario
della Regione Campania, in violazione dell’art. 120 Cost., … omissis” ci
lascia sconcertati ed amareggiati.
Quella legge non spunta fuori dal nulla ma è il frutto di un lavoro
lungo (oltre due anni di audizioni in V Commissione Sanità…), pieno di
mediazioni di interessi contrapposti, da noi genitori non sempre
condivise.
A gran voce avevamo richiesto di prevedere la possibile opzione per un
regime prestazionale di ASSISTENZA INDIRETTA che avrebbe risolto il
problema della non appropriatezza delle prescrizioni ASL (in troppi
distretti ASL campani continua il vergognoso ostracismo verso l’ABA, la
terapia scientificamente più accreditata per il trattamento
dell’autismo) e il problema dello sperpero delle risorse a favore di
trattamenti meno efficaci.
La riscrittura in sottocommissione dell’art. 14 della legge, con
inopportuna cancellazione del riferimento all’assistenza indiretta e
l’inserimento all’art. 6 comma 2 lett d) della previsione di erogazione
diretta delle prestazioni, da parte dei NNPIA, attraverso specifici
elenchi di professionisti dipendenti o convenzionati con comprovata
esperienza e formazione(?) in approcci terapeutico–riabilitativi dotati
di evidenza scientifica ci aveva lasciato perplessi. Non si precisavano
sufficientemente i REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI degli operatori
coinvolti. Le professionalità ABA non venivano regolamentate in alcun
modo, lasciando un pericoloso vuoto normativo.
Ora l’intervento governativo (alquanto singolare visto il duplice ruolo
ricoperto dall’on. De Luca) complica ulteriormente il quadro non
garantendo l’accesso alle cure e il diritto alla salute di migliaia di
cittadini campani.
A parere di chi scrive la Corte Costituzionale si è già più volte
pronunciata sui temi oggetto di controversia tra Regione Campania e
Governo centrale. Citiamo ad esempio la sentenza 275/2016 e la sentenza
80/2010. Sul tema dei diritti costituzionalmente garantiti spetta al
legislatore predisporre gli strumenti idonei alla loro realizzazione ed
attuazione, affinché la loro affermazione non si traduca in una mera
previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e
reale. La natura fondamentale di questi diritti, che sono tutelati anche
a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con
legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore
un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di
garanzie per gli interessati».
Il nostro auspicio è che la politica nazionale e regionale voglia
finalmente prenderne atto, approntando gli strumenti necessari per
concretizzare le tante belle parole contenute nelle nostre leggi. Siamo
stufi di diritti solo di carta. Siamo stanchi di dover ricorrere ogni
volta al Tribunale di turno (con le croniche lentezze della nostra
macchina giudiziaria) per vederci riconoscere i nostri legittimi
diritti.
Da cittadini campani richiamiamo con forza quanto già riconosciuto dalla
Corte Costituzionale (sentenza 304/1994): NELLE IPOTESI IN CUI LE
STRUTTURE DEL SSN, INCLUSE QUELLE CONVENZIONATE, NON FOSSERO IN GRADO DI
ASSICURARE UN TEMPESTIVO INTERVENTO SANITARIO, RESO INDIFFERIBILE DALLE
CONDIZIONI DI SALUTE DELLA PERSONA BISOGNOSA DI PRESTAZIONI
RIABILITATIVE, E’ LEGITTIMO IL RICORSO A FORME DI ASSISTENZA INDIRETTA,
ANCHE ALL’ESTERO.
Nota stampa ASSOCIAZIONE ONLUS AUTISMO FUORI DAL SILENZIO
IL DIRETTIVO