SPERPERO DI DANARO PUBBLICO PER UN RICORSO AL TAR CHE SI POTEVA EVITARE . IL TRIBUNALE AMMINSITRATIVO REGIONALE HA RISPEDITO AL MITTENTE IL RICORSO DEL COMUNE DI PAGANI CONTRO LA FONDAZIONE CARMINELLO AD ARCO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE. PER IL L PRESIDENTE GAITO IL RICORSO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA POTEVA ESSERE EVITATO .RINVIA AL MITTENTE IL RICORSO PRESENTATO DAL COMUNE DI PAGANI CONTRO LA REGIONE CAMPANIA E LA FONDAZIONE CARMINELLO AD ARCO PER L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA FONDAZIONE CHE PROCEDEVA ALLA MODIFICA DELLO STATUTO AL FINE DI RIPRISTINARE LA GESTIONE CORRENTE E DI GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI ORDINARI ORGANI DELLA FONDAZIONE, PREVEDENDO AL NUOVO ARTICOLO 8 IL POTERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DELIBERARE LE MODIFICHE ALLO STATUTO DA SOTTOPORRE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELLA NOMINA DEI NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.13 DEL NUOVO STATUTO. SI MODIFICAVA LO STATUTO ANCHE NELLA PARTE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENZA COMUNICARLA PREVENTIVAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PAGANI; CHE ESTROMETTE L’ENTE COMUNE . IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE STACCATA DI SALERNO HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO . E DOPO IL RIGETTO, IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE NELLO GAITO AI NOSTRI MICROFONI SI È DETTO DISPIACIUTO PER IL DISPENDIO ECONOMICO SPERPERATO PER UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO CHE POTEVA ESSERE EVITATO INVITANDO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISCUTERNE BONARIAMENTE

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